Titolo Quattordicesimo

LA DISCIPLINA

ARTICOLO 44

I dignitari dell’Ordine, a qualsiasi organo statuario appartengano, prestano promessa di lealtà e fedeltà al Gran Maestro, secondo la formula stabilita.

ARTICOLO 45

Il Gran Maestro può decidere la radiazione dei membri dell’Ordine che siano venuti meno ai loro doveri e che non abbiano tenuto fede alla promessa di cui al precedente articolo 44.