Titolo Quindicesimo

LA CORTE D’ONORE

ARTICOLO 46

La Corte d’Onore è il tribunale dell’Ordine, deputato al giudizio su gravi casi disciplinari. E’ istituito ad hoc dal Gran Maestro con un suo decreto indirizzato al Maresciallo.

ARTICOLO 47

La Corte d’Onore, che non è un organo permanente, è formata dal Presidente, che è sempre il Re d’Armi della Real Casa o dal Presidente Supplente, da un Inquisitore e da un Difensore, questi ultimi nominati dal Presidente o dal Supplente.

ARTICOLO 48

Nel momento in cui insorge un caso disciplinare, l’accusato è immediatamente sospeso dalle funzioni ma non dal grado. Tale sospensione si protrarrà fino al momento della lettura della sentenza definitiva.

ARTICOLO 49

La sentenza, verrà sottoposta al giudizio finale del Gran Maestro, il quale comunicherà le proprie decisioni al Presidente o Supplente. La Corte d’Onore ne darà comunicazione all’interessato tramite gli organi statuari di competenza territoriale.

ARTICOLO 50

Tutti gli atti e la corrispondenza sono riservati e posti sotto il segreto d’ufficio, la mancata osservanza del quale comporta il deferimento agli organi disciplinari dell’Ordine con proposta di radiazione

ARTICOLO 51

Non è ammesso ricorso in appello avverso le decisioni finali del Gran Maestro.