Titolo Settimo

INVESTITURE E PROFESSIONI

ARTICOLO 22

I Cavalieri e le Dame delle Categorie di Devozione non potranno essere nominati ad offici e dignità, nè potranno ottenere promozioni, se non dopo la loro investitura, secondo la Forma e l’Ordine stabiliti.

ARTICOLO 23

Le investiture hanno luogo due volte l’anno: il 5 febbraio ed il 6 giugno, salva diversa disposizione del Gran Maestro, che ne è il ministro, in una Chiesa o Sede dell’Ordine.

ARTICOLO 24

La Professione del Voto d’Obbedienza e l’istallazione dei dignitari hanno luogo, di regola, nello stesso luogo e alle stesse date in cui si effetuano le investiture.