Titolo Undicesimo

LUOGOTENENZA E SUCCESSIONE

ARTICOLO 38

Il Luogotenente del Gran Maestro rappresenta e sostituisce il Capo dell’Ordine, nel caso in cui questi fosse impedito. Il Luogotenente è nominato dal Gran Maestro, ma in caso di triste necessità, egli è sempre l’Erede alla successione e qualora fosse minore, la carica è assunta dal Governatore, il quale si fa assistere da due Gran Collari che siano anche Consiglieri della Corona, scelti dallo stesso Governaore.

ARTICOLO 39

Nella dura necessità di regolare la successione, il Luogotenente convoca, entro un mese dall’assunzione della sua carica, il Governo e il Supremo Consiglio in seduta comune e proclama l’ascesa del nuovo Capo dell’Ordine.